Il piano generale per l’attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ha lo scopo di programmare e coordinare l’attività ispettiva, di garantire il flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, e di assicurare adeguata informazione del pubblico rendendo disponibili i risultati dell’attività svolta sul sito istituzionale del Ministero.

Il piano generale per l’attività di vigilanza è attuato attraverso un Programma Operativo Nazionale annuale sulla base del quale vengono predisposti i Programmi Operativi Regionali annuali delle ispezioni.

Il Programma Operativo Nazionale annuale è condiviso nell’ambito di un Tavolo di coordinamento tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 novembre di ogni anno. Il Programma Operativo Nazionale annuale stabilisce i criteri operativi per le ispezioni e le modalità di gestione delle non conformità riscontrate.

Ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui fa riferimento l’attività di vigilanza effettuata, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un resoconto sulle attività di vigilanza svolte. Sulla base di tali resoconti, il Ministero, redige un rapporto annuale comprendente una valutazione complessiva dei risultati ed eventuali indicazioni correttive, anche al fine di razionalizzare l’attività di vigilanza. Ogni rapporto annuale sull’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno.

L'attività di vigilanza è effettuata dagli ispettori iscritti nel registro nazionale degli ispettori. Gli ispettori sono designati da Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dalle Regioni e Provincie autonome fra funzionari pubblici con adeguato profilo tecnico-scientifico e successivamente nominati e iscritti nel registro nazionale con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Nell’esercizio dell’attività di vigilanza, gli ispettori svolgono funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

 

 

 

Data ultima modifica:

28 Marzo 2024