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Autorità Nazionale Competente (ANC): ogni Parte contraente del Protocollo di Cartagena designa l’Autorità Nazionale Competente che è responsabile dello svolgimento delle funzioni amministrative del Protocollo e che è autorizzata ad agire a nome dello Stato nell’esercizio di tali funzioni (articolo 19, Protocollo di Cartagena).

Biodiversità o diversità biologica: “La variabilità fra gli organismi viventi d’ogni tipo, inclusi, fra gli altri, i terrestri, i marini e quelli d’altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici di cui fanno parte. Ciò include la diversità entro le specie, fra le specie e la diversità degli ecosistemi” (articolo 2, Convenzione sulla Diversità Biologica).

Biosicurezza: l’insieme delle misure, delle politiche e delle procedure utili a ridurre al minimo i rischi potenziali per l’ambiente e la salute umana e animale derivanti dalle moderne biotecnologie.

Biotecnologia: scienza che utilizza applicazioni tecnologiche su organismi viventi per sviluppare o produrre prodotti di interesse industriale e scientifico. Un ramo importante della biotecnologia si avvale della tecnologia del DNA ricombinante per produrre in laboratorio cambiamenti del genoma di cellule o di organismi tramite la modificazione, l’inserzione o la delezione di uno o più geni al fine di ottenere un organismo con le caratteristiche desiderate.

Capacity Building: rafforzamento delle capacità in materia di biosicurezza attraverso la formazione scientifica e tecnica e il trasferimento di tecnologie, il know-how e le risorse finanziarie soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi con economie in transizione (articolo 22, Protocollo di Cartagena).

Comitatologia: vedi procedura di comitato.

Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity CBD): convenzione firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, persegue come obiettivi la tutela della diversità biologica, l'utilizzo sostenibile dei suoi componenti e la corretta ed equa condivisione dei benefici da essa derivati, a livello globale, promuovendo la cooperazione tra i Paesi.

Decisione: atto vincolante per gli Stati membri dell’Unione europea e direttamente applicabile.

Decreto legge: provvedimento provvisorio, avente forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza ed emanato dal Presidente della Repubblica.

Direttiva: atto che obbliga gli Stati membri dell'Unione europea a realizzare determinati obiettivi, lasciando loro la scelta dei mezzi per farlo. Può avere come destinatari uno Stato membro, più Stati membri o tutti gli Stati membri. Affinché i principi enunciati nella direttiva trovino applicazione concreta nei confronti dei cittadini, il legislatore nazionale deve approvare uno o più atti che recepiscano la direttiva nel diritto interno dello Stato membro, ossia adattino la legislazione nazionale in modo da realizzare gli obiettivi definiti nella direttiva. Nella direttiva è indicato il termine entro il quale deve essere recepita nel diritto nazionale; per quanto riguarda le modalità di recepimento, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità che assicura il rispetto delle specificità nazionali. Il termine per l'attuazione della direttiva è invece tassativo.

DNA (acido deossiribonucleico): molecola organica che contiene l’informazione genica trasmessa ereditariamente. Il DNA è costituito da due filamenti di desossiribonucleotidi, uniti da legami idrogeno fra le coppie di basi complementari (adenina con timina, citosina con guanina) e avvolti in senso opposto (antiparallelo) l’uno rispetto all’altro a formare una doppia elica.

Emissione deliberata nell’ambiente: qualsiasi introduzione intenzionale nell’ambiente di un OGM o di una combinazione di OGM per la quale non vengono usate misure specifiche di confinamento, al fine di limitare il contatto con la popolazione e con l’ambiente e per garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi (articolo 2, direttiva 2001/18/CE).

Gene: unità fondamentale, fisica e funzionale, dell’eredità che trasmette le informazioni da una generazione alla successiva. Un gene occupa una posizione definita e fissa (locus) di un particolare cromosoma. Da un punto di vista biochimico, un gene è una sequenza polinucleotidica di DNA che serve da stampo per la produzione (trascrizione) di un RNA messaggero codificante per una specifica proteina, o di un RNA non codificante. Un gene è composto, oltre che dalla sequenza codificante, anche dalle sequenze che servono a regolarne il funzionamento. Spesso, ad eccezione dei procarioti, i geni sono strutturalmente discontinui, cioè contengono un’alternanza di sequenze codificanti (esoni), che si ritrovano nel trascritto maturo, e sequenze non codificanti (introni) che vengono rimosse dall’RNA dopo la trascrizione. La manifestazione dei caratteri codificati dalle informazioni contenute nel materiale genico (genotipo) rappresenta il fenotipo.

Identificatore unico: un semplice codice numerico o alfanumerico volto a identificare un OGM, sulla base dell’evento di trasformazione autorizzato mediante il quale è stato sviluppato, e a permettere il recupero dei dati specifici pertinenti a quell’OGM (articolo 3, comma 1, punto 4, regolamento (CE) n. 1830/2003).

Immissione in commercio: la messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente (articolo 2, punto 4, direttiva 2001/18/CE).

Immissione in commercio: la detenzione di alimenti o mangimi a fini di vendita, compresa l'offerta, o di altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di trasferimento stesse (articolo 4, punto 14, regolamento (CE) n. 1830/2003).

Immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente (articolo 3, comma 1, lettera d, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224).

Impiego in ambiente confinato: la messa a disposizione di OGM diversi dai microrganismi destinati ad essere impiegati unicamente in attività in cui si attuano misure rigorose e specifiche di confinamento atte a limitare il contatto di questi organismi con la popolazione e con l’ambiente e a garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi (articolo 3, comma 1, lettera d, punto 2, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224).

Meccanismo di Clearing House: meccanismo previsto dalla Convenzione sulla Diversità Biologica allo scopo di promuovere, facilitare la cooperazione scientifica e tecnica, la condivisione e lo scambio di informazioni sui temi della Convenzione stessa e dei suoi Protocolli.

Microorganismo: ogni entità microbiologica cellulare o non cellulare capace di replicarsi o di trasferire materiale genetico, compresi virus, viroidi, cellule animali e cellule vegetali in coltura.

Microrganismo geneticamente modificato (MOGM): microrganismo il cui materiale genetico è stato modificato sia con tecniche di ricombinazione di acido nucleico, sia con tecniche di introduzione diretta di materiale genetico, sia con tecniche di fusione cellulare o ibridizzazione, comunque in modo differente dai processi di ricombinazione o di incrocio che avvengono in natura (articolo 2, decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206).

Notifica: relativamente agli OGM, consiste nella presentazione all’Autorità Nazionale Competente di uno Stato membro delle informazioni prescritte dalla direttiva 2001/18/CE e dalla normativa nazionale di recepimento di tale direttiva al fine di ottenere l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente a scopo sperimentale o all’immissione in commercio di un dato OGM.

Notificante: soggetto a carico del quale incombe l'obbligo di notifica (articolo 3, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224).

Organismo Geneticamente Modificato (OGM): “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica” (articolo 2, direttiva 2001/18/CE).

Organismo Vivente Modificato (OVM): ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna (articolo 3, Protocollo di Cartagena).

Procedura di comitato: serie di procedure, incluse le riunioni dei comitati rappresentativi, con cui i Paesi dell’UE possono esprimere la loro opinione sugli atti di esecuzione della Commissione europea.

Raccomandazione: atto non vincolante, consente alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.

Regolamento: atto legislativo vincolante, deve essere direttamente applicato in tutti i suoi elementi in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

Rischio: una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo (articolo 3, punto 24, regolamento (UE) 625/2017).

Specie: categoria tassonomica che include gli individui appartenenti ad una o più popolazioni in grado di incrociarsi dando origine a prole fertile.

Transgene: gene sintetizzato in laboratorio o proveniente da un altro organismo che viene inserito artificialmente in un organismo ospite sessualmente non compatibile con l’organismo donatore.

Transgenico: organismo il cui genoma è stato modificato mediante l’introduzione di uno o più geni o sequenze nucleotidiche estranee con la tecnica del DNA ricombinante, e che può trasmettere tale modifica alla propria discendenza.

Uso confinato: indica ogni operazione intrapresa in un impianto, in un’installazione o in qualsiasi altra struttura fisica, che coinvolge organismi viventi modificati il cui controllo è disciplinato da misure specifiche che ne limitino effettivamente il contatto, nonché l’impatto, con l’ambiente esterno (articolo 3, Protocollo di Cartagena).

Valutazione del rischio ambientale: la valutazione, condotta a norma dell’allegato II della direttiva 2001/18/CE, dei rischi per la salute umana e per l’ambiente, diretti o indiretti, immediati o differiti, che possono essere connessi all’emissione deliberata o all’immissione in commercio di un OGM (articolo 2, punto 8, direttiva 2001/18/CE).

Data ultima modifica:

19 Gennaio 2022