Il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, ha modificato il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 introducendo un meccanismo in due fasi che rende possibile limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio italiano (Titolo III-bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224).

Autorità competente per l'attuazione del decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il meccanismo in due fasi prevede:

  • Prima fase: durante la procedura di autorizzazione di un OGM o durante il rinnovo della sua autorizzazione, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, può richiedere a chi ha presentato la domanda di autorizzazione alla coltivazione dell'OGM (ai sensi del decreto legislativo n. 224/2003, della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003), di adeguare l'ambito geografico.
    Se chi ha presentato la domanda di autorizzazione accetta la modifica dell'ambito geografico, l'autorizzazione alla coltivazione viene concessa sulla base dell'ambito geografico modificato.
  • Seconda fase: nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di adeguamento dell'ambito geografico o nel caso in cui chi ha presentato la domanda di autorizzazione alla coltivazione dell'OGM confermi l'ambito geografico, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali può adottare misure per limitare o vietare la coltivazione dell'OGM.
    Tali misure devono essere conformi al diritto dell'Unione europea, motivate e rispettose dei princìpi di proporzionalità e di non discriminazione, e basate su fattori quali:

• obiettivi di politica ambientale;
• pianificazione urbana e territoriale;
• uso del suolo;
• impatti socio-economici;
• esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 26 bis della direttiva 2001/18/CE;
• obiettivi di politica agricola;
• ragioni di ordine pubblico.

Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro della Transizione Ecologica, può revocare le misure di limitazione o di divieto introdotte, qualora le Regioni o le Province autonome ne facciano richiesta, informando senza indugio la Commissione europea e gli altri Stati membri.

 

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 TITOLO III bis  224 2003

Data ultima modifica:

10 Giugno 2021