In Italia l’immissione sul mercato degli OGM è regolata dal Titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
Chiunque intenda immettere sul mercato dell'Unione europea un OGM è tenuto a:
1. presentare preventivamente una notifica (in formato elettronico in lingua italiana e inglese) all'Autorità competente italiana:
Autorità competente italiana
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale tutela della biodiversità e del mare
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma
Tel: 06 5722 3401
Email:
PEC:
2. informare della presentazione della notifica:
il Ministero della Salute;
il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
il Ministero dello Sviluppo economico;
il Ministero dell’Università e della Ricerca.
La notifica deve comprende:
- la copia della valutazione della relazione finale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente dell'OGM oggetto della notifica, di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
- le informazioni di cui agli allegati III e IV, che tengono conto della diversità dei luoghi di impiego dell'OGM e riportano dati e risultati relativi agli effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente delle emissioni effettuate per fini diversi dall'immissione sul mercato;
- la valutazione dei rischi ambientali e le conclusioni di cui all'allegato II, parte D, con particolare attenzione ai rischi per la diversità degli ecosistemi naturali, l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare;
- le condizioni di immissione sul mercato, incluse particolari condizioni di uso e di manipolazione;
- la proposta concernente la durata dell'autorizzazione, comunque non superiore a 10 anni;
- il piano di monitoraggio, nel rispetto dell'allegato VII, che preveda una proposta di durata che può essere diversa da quella dell'autorizzazione;
- l'etichetta proposta, che deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato IV e che deve riportare, in ogni caso, la dicitura «questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati».
- la proposta di imballaggio;
- la sintesi delle informazioni di cui ai punti precedenti, redatta nelle lingue italiana ed inglese in conformità alle linee guida di cui alla, decisione 2002/812/CE del Consiglio del 3 ottobre 2002, che contenga anche tutte le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
Scambio di informazioni:
Lo scambio di informazioni previsto dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 tra gli Stati membri e la Commissione europea dal 2022 avviene attraverso l’apposita piattaforma digitale della Commissione europea (E-Submission Food Chain Platform - ESFC).
Il notificante è quindi tenuto a presentare la notifica tramite la piattaforma ESFC della Commissione europea contestualmente alla presentazione di una notifica ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, all'Autorità competente italiana.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica