• Prima fase (esame preliminare della notifica): chiunque voglia effettuare una emissione deliberata nell'ambiente di un OGM a scopo sperimentale è tenuto a presentare la notifica all'Autorità Competente (AC) dello Stato membro sul cui territorio avverrà la sperimentazione. La notifica comprende un fascicolo tecnico contenente tutte le informazioni previste dall’Allegato III della direttiva 2001/18/CE, la valutazione dei rischi ambientali e conclusioni previste dall’allegato II, sezione D della medesima direttiva. Contestualmente il notificante deve presentare la sintesi delle informazioni della notifica (SNIF) tramite la piattaforma ESFC della Commissione europea.
  • Seconda fase (valutazione della notifica e consultazione pubblica): gli altri Stati membri, ricevuta la sintesi delle informazioni della notifica tramite la piattaforma ESFC, hanno 30 giorni per presentare le loro osservazioni. L'AC interessata dalla sperimentazione può inoltre avviare una consultazione pubblica che prolunga il termine della procedura di non più di 30 giorni.
  • Terza fase (autorizzazione o diniego all'emissione deliberata nell'ambiente): l'AC, dopo aver esaminato le osservazioni trasmesse dagli Stati membri, invia al notificante una risposta nella quale specifica se:
      • la notifica è ritenuta conforme alla direttiva 2001/18/CE e quindi l’emissione può avere luogo;
      • l'emissione non è conforme alla direttiva 2001/18/CE e pertanto la notifica è respinta.

L'AC comunicherà al notificante tale risposta anche tramite la piattaforma ESFC della Commissione europea.
La durata complessiva della procedura di autorizzazione è di 90 giorni o fino a 120 giorni, se l'AC procede alla consultazione pubblica.

 IT   2001 18 Parte B

 Notifiche presentate nell'Unione europea ai sensi della Parte B della direttiva 2001/18/CE dal 17 ottobre 2002 ad oggi per piante superiori GM e organismi GM differenti da piante superiori.